Art. 8.
(Norme sulla produzione agricola).

      1. In regime di produzione biologica le attività produttive devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 gennaio 1991, e successive modificazioni.

      2. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM e prodotti ottenuti o derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

      3. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano la produzione biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o di mangimi biologici, devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono

 

Pag. 7

ottenuti da OGM o da prodotti ottenuti e derivati da OGM.